Richiesta inserimento in Albo Associazioni e Scheda soggetto
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TITOLO I - FINALITA’ E DIFFUSIONE
Art. 1 - Oggetto
La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell’esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n° 241 ed all’art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n° 412 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all’azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo.
Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici, la concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni mobili e immobili e servizi comunali (salvo quanto previsto dal successivo art. 24), la concessione di patrocini.
Questo Regolamento disciplina altresì i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo delle associazioni.
Art. 2 - Osservanza
L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme regolamentari.
Art. 3 - Pubblica diffusione
Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell’Albo delle Associazioni anche mediante:
a) distribuzione di copia dei suddetti atti a ciascun consigliere comunale ed alle associazioni iscritte all’albo;
b) conoscenza degli stessi nonché dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 18 presso l’Ufficio Segreteria del Comune e la biblioteca comunale, dove possono essere consultati da ogni cittadino;
c) acquisizione di informazioni e possibilità di visione presso gli uffici e le unità organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento;
Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso gli uffici di cui al precedente comma.
Può essere richiesta copia del regolamento e degli albi che viene rilasciata previo pagamento dei soli costi determinati dal Comune.
Titolo II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI
Art. 4 - Finalità generali
Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l’azione di Enti e Istituzioni pubbliche e private che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Novedrate per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito l’Albo delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni.
L’iscrizione all’Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell’Associazione, dell’Ente o dell’Istituzione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
L’Albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni, enti ed istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative.
L’iscrizione all’Albo è condizione indispensabile per l’ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui al successivo art. 10. Consente inoltre di accedere alla richiesta di contributi ed ai benefici economici di cui all’art. 1 prescindendo dalla presentazione, nella circostanza di ogni nuova richiesta di collaborazione o contributo, della parte dei documenti già presentati e di cui al successivo art. 19 e seguenti.
Art. 5 - Sezioni dell’Albo
L’Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
b) Associazioni socio-assistenziali
c) Associazioni formative ed educative
d) Associazioni culturali
e) Associazioni di valorizzazione e tutela dell’ambiente
f) Associazioni sportive
g) Associazioni ricreative
h) Associazioni di carattere vario.
Art. 6 - Iscrizioni all’Albo
Le Associazioni di cui al precedente articolo 5 possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione all’Albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte, allegando i seguenti documenti:
a) copia dello statuto o atto costitutivo dell’associazione, ente o istituzione dal quale risulti che l’associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse e sia costituita da almeno un anno;
b) nominativo del rappresentante legale o referente e indirizzo della sede sociale;
c) relazione sulle proprie attività, dalla quale risulti che le stesse siano effettivamente iniziate da almeno un anno, con l’indicazione del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell’associazione, ente o istituto;
d) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o altri organismi similari;
e) copia, se posseduta, del codice fiscale dell’ente o associazione o partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;
f) intestazione e numero di conto corrente bancario o postale (se posseduto) e sede di riferimento, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell’ente;
g) eventuale ulteriore materiale informativo sulla attività dell’ente o associazione.
Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:
a) l’attività dell’associazione sia contraria alla costituzione, alla legge, allo statuto comunale;
b) siano prodotti documenti falsi o incongruenti;
c) la Giunta Comunale, con motivato provvedimento, non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui al secondo comma dell’art. 4;
La cancellazione dall’albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale allorquando vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l’iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.
L’aggiornamento dell’albo delle associazioni, degli enti e delle istituzioni viene disposto almeno ogni biennio dalla Giunta Comunale, disponendo la cancellazione di associazioni che risultino non più esistenti sulla base di comunicazione da parte di soggetti abilitati dall’associazione.
Titolo III - CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
CAPO I - PRINCIPI, CRITERI, DESTINATARI
Art. 7 - Finalità degli interventi
Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di enti ed associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità (in ordine alfabetico):
a) assistenza e sicurezza sociale
b) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
c) istruzione, formazione e cultura
d) promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero
e) sviluppo dell’economia e dell’occupazione
f) tutela dell’ambiente e del paesaggio
g) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.
La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità, con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale che verranno attivati ai sensi dell’art. 19 della Legge 19/03/1993 n° 68.
L’Amministrazione Comunale informerà le proprie deliberazioni al rispetto dei seguenti principi e criteri:
- trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione
- pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale ed economico della comunità e della valorizzazio-ne del territorio
- imparzialità
- verifica e rendicontazione puntuale sull’uso dei contributi o benefici concessi.
Art. 8 - Destinatari
La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta:
a) in via prioritaria per le associazioni, enti e istituzioni iscritte all’albo di cui al Titolo II;
b) per enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
c) per enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che comunque perseguano finalità comprese fra quelle di cui all’art. 4 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
d) in via secondaria e con carattere di straordina-rietà per associazioni non riconosciute e comitati o gruppi informali che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgano attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione del Comune.
Art. 9 - Interventi straordinari e per i giovani
Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell’art. 7, l’attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati o gruppi informali, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata.
Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 19 della Legge n° 68/1993, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.
Limitatamente alla finalità di sostegno e promozione di nuove od occasionali attività di aggregazione giovanile, la Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rendicontazione di cui al presente regolamento, può concedere contributi anche prescindendo dall’acquisizione di parte della documentazione di cui ai successivi artt. 20, 21 e 23.
CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
Art. 10 - Tipologia dei contributi
I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:
- per l’attività annuale ricorrente di enti e associazioni;
- per manifestazioni, interventi o iniziative;
- per attività svolte con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- per iniziative organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
La concessione di contributi, benefici e patrocini di cui alla Legge 241/1990 e al presente regolamento è competenza esclusiva della Giunta Comunale.
Art. 11 - Contributi annuali ad enti e associazioni
La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale. Viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell’attività, la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per i quali il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno e corredate da copia del bilancio preventivo e/o programma delle attività nonché dal rendiconto delle attività dell’anno precedente.
L’assegnazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene di norma entro il 30 dicembre dell’anno di riferimento.
Art. 12 - Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative
L’erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati o gruppi informali per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d’interesse o comunque pertinentI la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente regolamento.
Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’apporto dei componenti dell’associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.
Art. 13 - Patrocini
Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell’informazione alla cittadinanza dell’apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell’Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
Il patrocinio del Comune, che può essere sia non oneroso sia accompagnato da un contributo, per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere di norma richiesto dal soggetto organizzatore almeno 20 giorni prima se non oneroso, e 30 giorni se accompagnato da una richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento.
La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o referente dell’ente o dell’associazione richiedente, inoltrata al Sindaco attraverso il Protocollo.
La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell’iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.
La Giunta Comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:
- uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all’iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti;
- facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.
Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica la possibilità ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l’uso dello stemma municipale o la dicitura “Patrocinio del Comune di Novedrate”.
Le modalità d’uso dello stemma saranno disciplinate dalla Giunta Comunale con il medesimo atto di concessione.
Art. 14 - Collaborazioni
Se la richiesta non si configura come contributo, ma come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell’iniziativa tra Ente o Associazione e Amministrazione comunale, nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi finanziari delle parti e l’assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza .
L’accettazione della domanda di collaborazione, vagliata secondo i criteri del presente Regolamento, è comunque atto discrezionale della Giunta comunale, esercitato nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.
Il richiedente dovrà in ogni caso rispettare i tempi e le procedure previste agli art. 12, 20, 21.
Art. 15 - Utilizzo di immobili, strutture e beni
L’utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti dal Regolamento per la concessione in uso di locali comunali.
L’uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l’integrità e la correttezza dell’uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione.
Nel caso di utilizzo non occasionale le spese ordinarie di gestione e manutenzione non dovranno gravare sul Bilancio Comunale.
Art. 16 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune
Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, comitati o gruppi informali nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
Gli interventi del Comune relativi all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l’assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell’uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. La partecipazione alle spese per queste finalità può essere sostenuta dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell’ambito dei fondi per le stesse stanziati.
Art. 17 - Pubblicazione degli interventi del Comune
Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
Art. 18 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall’art. 22 della Legge 30/12/1991 n° 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche di cui ad apposito regolamento, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
I beneficiari di cui al presente regolamento cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, saranno iscritti all’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
L’albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura dell’Ufficio Ragioneria.
Per ciascun soggetto iscritto all’albo sono nello stesso indicati:
a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell’ente, associazione comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
b) finalità della concessione;
c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
e) importo concesso.
Il Sindaco adotta i provvedimenti per assicurare la consultazione dell’albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione dell’albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell’albo e il diritto di accesso mediante avvisi all’albo pretorio, e dandone notizia sul notiziario comunale o altre pubblicazioni.
CAPO III - PROCEDURE
Art. 19 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale.
Le istanze e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle associazioni od enti iscritti all’Albo entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.
Per gli enti pubblici e privati e le associazioni, che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l’istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale rappresentante corredata da:
a) bilancio di previsione dell’anno di riferimento e/o programma delle attività;
b) rendiconto dell’attività dell’anno precedente.
Art. 20 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi “una tantum”
Le istanze e le proposte per contributi “una tantum” e/o per l’attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate su carta libera a firma del legale rappresentante o referente, almeno 15 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Nei successivi 10 giorni da queste richieste la Giunta Comunale è tenuta a dare formale risposta.
Le stesse dovranno essere corredate da:
Se trattasi di soggetto non iscritto all’albo di cui al Titolo II:
a) copia dello statuto o dell’atto costitutivo dell’ente o associazione o relazione di presentazione delle finalità perseguite e del numero degli aderenti;
b) relazione illustrativa dell’iniziativa con l’indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l’importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;
c) dichiarazione da cui risulti che l’iniziativa o l’attività non ha fini di lucro;
d) dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi;
e) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
f) eventuale materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale di immagine dell’attività proposta.
Art. 21 - Ulteriori adempimenti ed esenzioni dalla presentazione di documentazione
Parte della documentazione prevista dai precedenti articoli 19 e 20, potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.
Le istanze presentate, devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito avente proprio rappresentante eletto nel Parlamento Nazionale, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 02/05/1974 n° 195 e dall’art. 4 della Legge 18/11/1981 n° 659.
Art. 22 - Criteri di valutazione
Le istanze, trattandosi di materia ampiamente discrezionale pur nei limiti del presente regolamento, vengono esaminate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà, rilievo dell’iniziativa per la comunità, grado di partecipazione;
b) coerenza dell’attività con le finalità che le leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune nonchè con gli atti d’indirizzo del Consiglio Comunale;
c) finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
d) carattere originale e innovativo del progetto;
e) il concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all’iniziativa;
f) il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa.
La Giunta Comunale da i conseguenti indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, quantificando anche la ripartizione del contributo tra i soggetti beneficiari nonché i motivi per eventuali esclusioni.
L’Ufficio Servizi alla Persona predispone la determinazione di impegno di spesa e corresponsione del contributo, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale.
Art. 23 - Rendiconto e liquidazione dei contributi
Per quanto attiene alla liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale di enti ed associazioni, si rimanda al precedente art. 11.
Per la liquidazione dei contributi “una tantum”, il soggetto beneficiario deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa o della manifestazione una relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare nelle forme e nei modi più opportuni la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo, si riserva altresì, la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto, dietro semplice richiesta al Comune.
In caso di revoca per colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo percepito.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 24 - Esclusioni
Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all’art. 42, lettera f, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.
Sono altresì esclusi gli interventi a favore di persone fisiche in stato di bisogno, per i quali si rimanda ad apposito regolamento.
Art. 25 - Entrata in vigore e norma finale
I contributi di cui agli artt. 11 e 19 per l’anno 2004 dovranno essere richiesti dagli interessati entro il 30 novembre ed erogati entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il presente regolamento entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dallo Statuto Comunale.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune regolanti la medesima materia.
Il Segretario comunale, ne dispone a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall’art. 3.
Il presente Regolamento è stato licenziato dalla Commissione Affari Istituzionali in data 05/07/2004 ed approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 25 del 27/07/2004.
______________________
E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 10/08/2004 al 25/08/2004.
______________________
E’ divenuto esecutivo in data 20/08/2004, ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U. D.Lgs. n° 267/2000.
______________________
Il Regolamento è stato depositato presso la Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi dal 07/09/2004 al 22/09/2004, ai sensi dell'art.18 – comma 2 - del vigente Statuto Comunale.
______________________
Il Regolamento Comunale approvato, entra in vigore il giorno 1° ottobre 2004,
primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.
Lì, 23/09/2004.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Esposito Domenico