Approvato con deliberazione consiliare n° 37 del 28/11/2002
Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Il Consiglio comunale organizza l’esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, e dei principi stabiliti dallo Statuto.
Art. 2
Interpretazione del regolamento
1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all’interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.
3. Qualora nella Conferenza l’interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei capi gruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l’adunanza, relative all’interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell’ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l’argomento oggetto dell’eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L’interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
Art. 3
Durata in carica
1. Il Consiglio comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l’indicazione dei motivi d’urgenza che ne hanno resa necessaria l’adozione.
Art. 4
La sede delle adunanze
1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d’informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l’agevole espletamento della loro attività.
3. Su proposta del Presidente la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si certificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Lombardia.
CAPO II
IL PRESIDENTE
Art. 5
Prima adunanza - Convocazione - Presidenza – Adempimenti
(Quando il Sindaco conserva le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale)
1. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge, per tale carica, dal Testo Unico 18 maggio 2000, n. 267 e dallo statuto.
3. La prima adunanza del Consiglio comunale successiva alle elezioni, convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto, adotta, a voti palesi, la deliberazione di convalida degli eletti, verificata l’inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di condizioni di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III del Testo Unico. Quando sussista una delle cause o condizioni ivi previste, provvede ad attivare la procedura di cui all’art. 69 del Testo Unico.
4. Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma il Sindaco effettua il giuramento avanti al Consiglio, pronunciando le parole: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana».
5. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati.
6. Indi il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi e conclusi gli interventi dei Consiglieri il Sindaco dichiara conclusa la prima adunanza del Consiglio comunale.
Art. 5
Prima adunanza - Convocazione - Presidenza – Adempimenti
(Quando è stata istituita la figura del Presidente)
1. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza del Consiglio, successiva all’elezione è convocata e presieduta dal Sindaco fino all’elezione del Presidente del Consiglio.
3. Il Sindaco invita il Consiglio, prima di deliberare sugli altri aspetti, ad esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II del Titolo III del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi qualora sussistano cause fra quelle ivi previste, secondo la procedura di cui all’art. 69 del Testo Unico citato. Dopo l’adozione, a voti palesi, della deliberazione di convalida degli eletti, il Sindaco, richiamato l’art. 14 dello statuto che ha istituito il Presidente (ed il Vicepresidente) del Consiglio da tale organo eletto nel suo seno, invita i Consiglieri a procedere all’elezione.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, con il voto della maggioranza dei presenti, espresso con scheda segreta.
5. Proclamato dal Sindaco l’esito della votazione, l’eletto assume immediatamente la presidenza del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
6. Conclusi gli adempimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco effettua il giuramento avanti al Consiglio, pronunciando le parole: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana».
7. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati.
8. Indi il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
9. Effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi e conclusi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri il Presidente dichiara conclusa la prima adunanza del Consiglio comunale.
Art. 6
Il Sindaco-Presidente del Consiglio comunale - Compiti e funzioni
(Quando il Sindaco conserva le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale)
1. Il Sindaco, nelle funzioni di Presidente, rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di governo con rappresentanza generale della comunità, assicurando l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo secondo i principi stabiliti dal Testo Unico e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.
2. Il Sindaco-Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
3. Il Sindaco-Presidente promuove l’esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall’art. 42 e da altre numerose disposizioni del Testo Unico; realizza il raccordo fra l’attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l’attività di governo e di amministrazione.
4. Il Sindaco-Presidente del Consiglio:
– assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
– propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l’attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all’Assemblea;
– promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l’attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite;
– attiva l’istruttoria prevista dall’art. 49 del Testo Unico sulle deliberazioni d’iniziativa dell’Assemblea e dei Consiglieri nell’ambito delle competenze che la legge ha riservato al Consiglio;
– programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell’Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
– cura rapporti periodici del Consiglio con il Revisore dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall’art. 239 del Testo Unico;
– promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone l’art. 8 del Testo Unico in conformità allo statuto ed all’apposito regolamento;
– promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dagli artt. 43 e 44 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
– adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dal Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento.
Art. 6
Il Presidente - Compiti e funzioni
(Quando è stata istituita la figura del Presidente)
1. Il Presidente rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di governo con rappresentanza generale della comunità, assicurando l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo secondo i principi stabiliti dal Testo Unico e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.
2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
3. Il Presidente promuove l’esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall’art. 42 e da altre numerose disposizioni del Testo Unico; realizza, con il Sindaco, il raccordo fra l’attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l’attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell’ente e della comunità locale, è il responsabile.
4. Il Presidente del Consiglio:
– assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
– propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l’attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all’Assemblea;
– promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l’attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite;
– attiva l’istruttoria prevista dall’art. 49 del Testo Unico sulle deliberazioni d’iniziativa dell’Assemblea e dei Consiglieri nell’ambito delle competenze che la legge ha riservato al Consiglio;
– programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell’Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
– cura rapporti periodici del Consiglio con il Revisore dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall’art. 239 del Testo Unico;
– promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone l’art. 8 del Testo Unico in conformità allo statuto ed all’apposito regolamento;
– promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dagli artt. 43 e 44 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dal Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento.
5. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del Consiglio comunale e dell’ufficio allo stesso addetto, nei compiti di assistenza ai Consiglieri ed in ogni altra attività della quale sia incaricato dal Presidente.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e presidenza del Consiglio comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.
Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso, revoca del Presidente il Vicepresidente rimane in carica fino all’elezione del nuovo Presidente.
Art. 7
Presidente - Assenza od impedimento temporaneo - Funzioni vicarie
(Quando il Sindaco conserva le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale)
1. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco-Presidente del Consiglio lo sostituisce il Vicesindaco quando lo stesso è Consigliere comunale. Se il Vicesindaco è nominato fra i componenti esterni della Giunta, le funzioni di Vicepresidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.
Art. 8
Presidenza del Sindaco - Rapporti con gli organi e l’organizzazione comunale
(Quando il Sindaco conserva le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale)
1. I rapporti politico-amministrativi sono tenuti dal Sindaco, quale Presidente, in rappresentanza del Consiglio.
2. Alle riunioni per la trattazione di argomenti di rilevante interesse per il Comune il Sindaco può invitare i membri della Giunta comunale o quelli fra essi che sono delegati all’esercizio di compiti oggetto della riunione o con gli stessi connessi, i componenti della Commissione consiliare permanente preposta alle funzioni per le quali è stata indetta la riunione.
3. Per la costituzione, le dotazioni di risorse, locali, attrezzature, personale per l’Ufficio del Consiglio comunale il Sindaco incarica degli interventi necessari gli assessori delegati agli specifici settori interessati. A tali richieste è dato esito con priorità ed in misura adeguata alle necessità di funzionamento del Consiglio.
Art. 8
Presidenza - Rapporti con gli organi e l’organizzazione comunale
(Quando è stata istituita la figura del Presidente)
1. I rapporti politico-amministrativi sono tenuti dal Presidente del Consiglio con il Sindaco e con gli Assessori preposti a sovrintendere a specifiche attività del Comune.
2. Il Presidente può incaricare per particolari attività, procedure e settori d’intervento, il Vicepresidente di sostituirlo nella cura dei rapporti predetti, secondo gli indirizzi ed entro i limiti dallo stesso Presidente stabiliti.
3. Alle riunioni per la trattazione degli argomenti di rilevante interesse per il Comune possono essere invitati - d’intesa - dal Presidente del Consiglio dal Sindaco i membri della Giunta comunale o quelli fra essi che sono delegati all’esercizio di compiti oggetto della riunione e con gli stessi connessi.
4. Per la costituzione, le dotazioni di risorse, locali, attrezzature, personale per l’Ufficio del Consiglio comunale il Presidente richiede gli interventi necessari al Sindaco ed agli assessori delegati agli specifici settori interessati. A tali richieste è dato esito con priorità ed in misura adeguata alle necessità di funzionamento del Consiglio.
CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI
Art. 9
Costituzione
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.
6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.
Art. 10
Conferenza dei capi gruppo
1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal vice Sindaco. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.
3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.
CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Art. 11
Istituzione e composizione
1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studi;
- di inchiesta, di controllo e di garanzia;
2. Le Commissioni svolgono funzioni consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli atti di competenza del Consiglio Comunale sugli oggetti loro assegnati, ovvero di propria iniziativa, attraverso relazioni, proposte, pareri su questioni rientranti nella competenza loro attribuita.
3. Ogni commissione è composta da almeno numero tre consiglieri comunali.
4. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
5. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
6. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
7. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
8. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
9. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
10. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
Art. 12
Notizie sulla costituzione
1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-Presidente di ciascuna di esse.
Art. 13
Insediamento
1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissione può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
Art. 14
Convocazione
1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
4. Per le convocazioni si osservano, di norma, modalità e termini fissati per le convocazioni del Consiglio.
Art. 15
Funzionamento - Decisioni
1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti.
Art. 16
Partecipazione del Sindaco e di esperti
1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
3. Il Presidente della Commissione può richiedere, per determinati oggetti in trattazione, l'intervento di esperti, anche su indicazione dei consiglieri componenti la Commissione.
Art. 17
Segreteria - Verbalizzazione
1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio Comunale.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
Art. 18
Assegnazione affari
1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio Comunale può fissare un termine più breve e salvo che con l'atto di assegnazione non sia stabilito un termine più ampio, in relazione alla particolare natura dell'atto da esaminare.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.
Art. 19
Indagini conoscitive
1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
Art. 20
Commissioni speciali o di inchiesta.
1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
4. Qualora il Consiglio Comunale istituisca un commissione con funzioni di controllo e garanzia, la relativa presidenza è riservata a consiglieri appartenenti a gruppi della minoranza formalmente costituiti.
Art. 21
Sedute delle commissioni
1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
CAPO V
I CONSIGLIERI SCRUTATORI
Art. 22
Designazione e funzioni
1. All’inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l’appello, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l’esito della votazione è stato verificato con l’intervento dei consiglieri scrutatori.
Titolo II
I CONSIGLIERI COMUNALI
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 23
Riserva di legge
1. L’elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 24
Entrata in carica
1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità, l’incandidabilità e l’incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di cui al Capo II previste dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità, incandidabilità e di condizioni di incompatibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Ai Consiglieri comunali all’atto dell’insediamento sarà distribuito a cura del Sindaco copia della Costituzione, dello Statuto, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 25
Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio comunale procede entro e non oltre 10 giorni alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
Art. 26
Decadenza e rimozione dalla carica
1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all’elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui all'art. 59 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267992, n. 16. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale.
5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità , incompatibilità o incandidabilità per il soggetto surrogante.
Art. 27
Sospensione dalla carica - sostituzione
1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l’elezione, una delle condizioni previste dall'art. 59 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.
3. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Presidente. Il Presidente dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione, ai sensi di legge. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell’ambito nel comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.
CAPO III
DIRITTI DEI CONSIGLIERI
Art. 28
Diritto d’iniziativa
1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale per l’istruttoria di cui all’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento. La proposta di deliberazione, completata dall’istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla commissione permanente competente per materia, ove istituita, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all’ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza sono subito trasmesse dal Presidente alla Giunta, per conoscenza, e al Segretario comunale che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva.
7. Gli emendamenti al Bilancio di Previsione, proposti dai Consiglieri, sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
Art. 29
Attività ispettiva - interrogazioni e mozioni
1. I consiglieri nell’esercizio dell’attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente, interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. Se il consigliere interessato lo richiede, l’interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.
4. L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
5. L’interrogazione, quando riveste carattere di urgenza, può essere effettuata anche durante l’adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà lettura al Consiglio. Il Sindaco può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all’interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.
6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell’ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell’ambito dell’attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all’approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
Art. 30
Richiesta di convocazione del Consiglio
1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente la richiesta dei consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell’ente.
3. Nel caso che sia proposta l’adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l’adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 29 e 60 del presente regolamento.
4. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 31
Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell’amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all’art. 10 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 ed all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 32
Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d’uso connesse all’esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei responsabili di servizio, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco e dai Responsabili di servizio, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale che la trasmette all’ufficio competente. La richiesta è presentata su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell’atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l’esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni, non festivi, successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Responsabile dell’ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell’allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l’esercizio del diritto di accesso attiene all’esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.
Art. 33
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale.
Controllo richiesto dai consiglieri comunali
1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale riguardanti le materie di cui al comma 1° art. 127 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione dell’atto all’albo pretorio.
2. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l’oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all’organo di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario comunale invia l’atto all’organo di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.
3. Il Segretario comunale comunica mensilmente con lettera, ai consiglieri di cui al primo e secondo comma, l’esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.
4. All’inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dall’organo di controllo, precisandone l’oggetto, le date di adozione e di annullamento e le motivazioni di quest’ultimo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un consigliere può proporre al Consiglio che l’argomento sia iscritto all’ordine del giorno della prima adunanza ordinaria successiva. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.
CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 34
Diritto di esercizio del mandato elettivo
1. I consiglieri comunali, per l’esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l’indennità di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un’adunanza al giorno.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica prevista dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, non è dovuta l’indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all’indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
5. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n. 267, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato.
Art. 35
Divieto di mandato imperativo
1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto.
Art. 36
Partecipazione alle adunanze
1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.
Art. 37
Obbligo di astensione
1. Nell’ipotesi in cui un argomento messo all’Ordine del giorno del Consiglio investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso consigliere, egli deve astenersi allontanandosi dall’aula non potendo partecipare ne alla discussione ne alla votazione.
2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l’obbligo di assentarsi dall’adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell’avvenuta osservanza di tale obbligo.
Art. 38
Responsabilità personale- esonero
1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E’ esente da responsabilità il consigliere assente all’adunanza.
3. E’ parimenti esente da responsabilità conseguente all’adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
CAPO V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 39
Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti
1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per assicurare condizioni di pari opportunità.
Art. 40
Funzioni rappresentative
1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall’amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente.
Art. 41
Deleghe del Sindaco
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può conferire deleghe per le funzioni previste dall’art. 14 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, ad un consigliere comunale, per l’esercizio di tali funzioni nelle frazioni. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
2. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell’ambito territoriale nel quale il consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell’incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L’esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.
Titolo III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
CONVOCAZIONE
Art. 42
Competenza
1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco.
1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata dal vice Presidente.
2. In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Art. 43
Avviso di convocazione
1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell’avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l’ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d’urgenza.
4. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L’adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.
7. Nell’avviso deve essere sempre precisato se l’adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d’urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell’avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell’ordine del giorno.
8. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice Sindaco.
8. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice Presidente.
Art. 44
Ordine del giorno
1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l’ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l’ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta al Presidente, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 29 e 60.
5. Il referto dell’organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all’inizio dell’ordine del giorno dell’adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d’urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 53. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L’ordine del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
Art. 45
Avviso di convocazione - consegna - modalità
1. L’avviso di convocazione del consiglio, con l’ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell’adunanza consiliare.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l’avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
Art. 46
Avviso di convocazione- consegna - termini
1. L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell’avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l’avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell’urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all’ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L’avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall’adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
Art. 47
Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione
1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all’albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti e in quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti esposta nei giorni suddetti.
2. L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d’urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all’albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al revisore dei conti, al Presidente, ai Responsabili di servizio e agli organi d’informazione.
4. Il Presidente dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l’ora di convocazione del Consiglio.
CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 48
Deposito degli atti
1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, almeno 3 giorni prima della riunione e nel giorno dell’adunanza.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L’orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All’inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell’adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l’esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capi gruppo, dandone avviso ai consiglieri.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell’adunanza del Consiglio stabilita per l’esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.
9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.
Art. 49
Adunanze di prima convocazione
1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
2. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l’appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione ed eseguito l’appello sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.
4. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
Art. 50
Adunanze di seconda convocazione
1. Nell’adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. L’adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- lo Statuto e relative modifiche;
- i regolamenti;
- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;
- l’esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei Conti:
- l’approvazione di convenzioni, consorzi, unioni con altri Enti locali;
- l’approvazione del piano delle opere pubbliche;
- il riequilibrio di gestione.
4. Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell’art. 46.
5. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l’invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all’ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L’aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell’adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall’art. 46 del presente regolamento.
9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
Art. 51
Partecipazione dell’assessore non consigliere
1. L’assessore non consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
CAPO III
PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE
Art. 52
Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall’art. 53.
2. Nell’apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
Art. 53
Adunanze segrete
1. L’adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall’aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d’ufficio.
Art. 54
Adunanze "aperte"
1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l’adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall’art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, della Comunità Montana, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d’espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.
CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art. 55
Comportamento dei consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l’onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell’affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
Art. 56
Ordine della discussione
1. I consiglieri comunali prendono posto nell’aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l’attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del dibattito od al termine dell’intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all’ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell’adunanza successiva.
Art. 57
Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera della polizia locale.
4. La forza pubblica può entrare nell’aula, intendendosi per aula lo spazio delimitato da apposite transenne all’interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla sala fino al termine dell’adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell’adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
Art. 58
Ammissione di funzionari e consulenti in aula
1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri , può invitare nella sala i Responsabili di servizio perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l’aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
CAPO V
ORDINE DEI LAVORI
Art. 59
Comunicazioni - interrogazioni
1. All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l’intervento del Presidente e del Sindaco, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene all’inizio della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L’esame delle interrogazioni viene effettuato nell’ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all’ordine del giorno dell’adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s’intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio od altra adunanza.
7. L’interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, per un tempo contenuto entro 10 minuti, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell’adunanza. Conclusa l’illustrazione il Presidente invita il Sindaco a dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all’assessore incaricato di provvedervi. La risposta deve essere contenuta nel tempo di 10 minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell’Assessore.
9. Nel caso che l’interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell’argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all’ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti. Il Sindaco o l’Assessore incaricato, su invito del Presidente, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all’interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata per iscritto entro trenta giorni successivi all’adunanza.
13. Trascorsa un’ora dall’inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore, e le sue varianti generali, non è iscritta all’ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
15. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d’urgenza, e l’interrogazione non viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio
16. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l’iscrizione dell’interrogazione all’ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
Art. 60
Ordine di trattazione degli argomenti
1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
Art. 61
Discussione - norme generali
1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all’Ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l’Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all’intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione non più di due volte, la prima per non più di dieci minuti, e la seconda per non più di cinque, per rispondere all’intervento di replica del Presidente o del relatore.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l’argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio della seduta o prima che si proceda all’esame dell’argomento.
Art. 62
Questione pregiudiziale o sospensiva
(ritiro e rinvio dei punti all’ordine del giorno)
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
Art. 63
Fatto personale
1. Costituisce "fatto personale" l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell’accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.
Art. 64
Termine dell’adunanza
1. L’ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la conferenza dei capi gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all’inizio o nel corso di un’adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE
Art. 65
La partecipazione del Segretario all’adunanza
1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione.
Art. 66
Il verbale dell’adunanza - relazione e firma
1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell’adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario comunale.
Art. 67
Verbale - deposito - rettifiche- approvazione
1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell’adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All’inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità.
3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell’argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell’adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l’indicazione della data dell’adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell’archivio comunale a cura del Segretario comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.
Titolo IV
LE DELIBERAZIONI
CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO
Art. 68
La competenza esclusiva
1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell’ente.
2.Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d’urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, limitatamente alle variazioni di bilancio.
Art. 69
Conflitti di attribuzione
1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all’esame di una commissione costituita dal presidente del Consiglio, dal Sindaco, dal vice Sindaco, dai Presidenti della commissione consiliare permanente preposta alle materie istituzionali e di quella specifica oggetto del conflitto, se costituite, e dal Segretario comunale. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal Presidente comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.
2. All’adozione dell’atto provvede l’organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.
CAPO II
LE DELIBERAZIONI
Art. 70
Forma e contenuti
1. L’atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L’istruttoria della deliberazione è effettuata dal responsabile del servizio proponente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale esprime parere circa la legittimità dell’atto emendato che viene letto al Consiglio prima della votazione.
7. Il coordinamento tecnico dell’atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell’atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell’atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l’indicazione del tempo decorso.
Art. 71
Approvazione - revoca - modifica
1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell’autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell’adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell’organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.
CAPO III
LE VOTAZIONI
Art. 72
Modalità generali
1. L’espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 73 e 74.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza, e nei casi previsti dalle legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l’ordine delle votazioni è il seguente:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell’argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
b) le proposte di emendamento si votano nell’ordine di cui appresso:
- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi,
c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell’atto deliberativo;
d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a) per i regolamenti il Presidente comunica su quali articoli i consiglieri hanno presentato prima dell’adunanza proposte di modifica o di soppressione e riferisce i pareri in merito a tali proposte espressi dalla Giunta e dai responsabili che ne hanno curato l’istruttoria. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in discussione nel suo complesso in forma palese;
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all’approvazione preliminare di eventuali modifiche.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
Art. 73
Votazioni in forma palese
1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell’inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l’esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei consiglieri che hanno votato contro la deliberazione o si sono astenuti.
Art. 74
Votazione per appello nominale
1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l’appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
Art. 75
Votazioni segrete
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive si segni di riconoscimento;
b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente e al Segretario Comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti, rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.
Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.
Terminata la votazione, il Presidente, con assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
9. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l‘assistenza dei consiglieri scrutatori.
Art. 76
Esito delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legare l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione "non approvata" alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
Art. 77
Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
Titolo V
CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 78
Cause di scioglimento ed effetti
1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Inoltre il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni previste e regolate dall’art. 141 e 143 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 79
Entrata in vigore - Diffusione
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 dell’art. 18 del vigente Statuto Comunale.
Dalla data di entrata in vigore è abrogato il precedente regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento delle Commissioni consiliari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/07/2001.
Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell’elezione.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme di diritto parlamentare.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 37 del 28/11/2002.
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E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2002 al 20/12/2002.
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E’ divenuto esecutivo in data 15/12/2002, ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U. D.Lgs. n° 267/2000.
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Il Regolamento è stato depositato presso la Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi dal 16/12/2002 al 31/12/2002, ai sensi dell'art.18 – comma 2 - del vigente Statuto Comunale.
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Il Regolamento Comunale approvato, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2003, primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.
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Lì, 31/12/2002.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Esposito Domenico