Imposta di Soggiorno

UFFICI


 

LINEE GUIDA ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 

INFORMAZIONI GENERALI 
CHI PAGA L’IMPOSTA? 
L’imposta è dovuta da tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive (alberghiere e paralberghiere, 
extralberghiere, all’aria aperta e di mero supporto definite dal D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011) ubicate nel 
Comune di Novedrate, nonché negli immobili destinati a locazione breve di cui all’art.4, comma 5–ter del 
D.L. 24/04/2017) ad eccezione di coloro che risultano iscritti all’anagrafe nel Comune di Novedrate. 

COME SI APPLICA L’IMPOSTA 
Ogni struttura ricettiva del Comune di Novedrate applica la tariffa stabilita con riferimento alle fasce di 
prezzo riferite al costo della camera con colazione di cui al Regolamento per la disciplina dell’Imposta di 
Soggiorno approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 30/05/2022. 
La tariffa viene moltiplicata per persona e per il numero di pernottamenti.
 
CHI NON DEVE PAGARE L’IMPOSTA? 
(art. 5 del regolamento)
Sono esenti dal pagamento dell’imposta: 
- i minori fino al compimento del 13 anno di età; 
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso 
strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture 
sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori sono 
esenti entrambi i genitori; 
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da 
autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza 
conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso 
umanitario; 
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; 
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a 
gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista 
di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività 
di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 
18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 
maggio 1940, n. 635; 
- il personale dipendente della struttura ricettiva; 
- le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex Legge 104/92. 
N.B. L’applicazione dell’esenzione è subordinata alla consegna al gestore del modulo 
“Imposta di soggiorno - attestazione per esenzione” scaricabile dal sito del Comune di 
Novedrate. 

COSA FARE SE L’OSPITE SI RIFIUTA DI PAGARE L’IMPOSTA 
Dal 19 maggio 2020 i gestori sono diventati responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con 
diritto di rivalsa sugli ospiti. 
Il rifiuto del pagamento dell’imposta da parte degli ospiti non è più previsto. In caso di rifiuto, l'imposta 
resta comunque dovuta in capo al gestore. 

ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
I gestori delle strutture ricettive devono: 
INFORMARE I CLIENTI 
In particolare, sono tenuti ad informare i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, della 
relativa entità e delle esenzioni previste. 
A tale fine possono avvalersi della locandina in scaricabile dal sito internet del Comune di Novedrate. 
Devono informare il cliente che rifiuta di pagare l’imposta delle possibili sanzioni in cui incorre. 
RISCUOTERE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO 
I gestori devono chiedere il pagamento dell’imposta ai clienti. La somma si calcola moltiplicando la tariffa 
riferita al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) secondo le 
fasce di prezzo come da regolamento, relativa al singolo pernottamento, per il numero di pernottamenti. 
I gestori devono rilasciare quietanza di pagamento con ricevuta nominativa, oppure inserire il relativo 
importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo iva”. 
Le modalità con cui si può emettere la ricevuta sono due: 
1. indicazione della voce relativa all’imposta di soggiorno all’interno della fattura rilasciata 
normalmente dalla struttura con indicazione “fuori campo iva”; 
2. ricevuta da bollettario dedicato all’imposta di soggiorno con l’indicazione “imposta di soggiorno dal 
_________ al _________/202_”; 
RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE AL CLIENTE ESENTE DALL’IMPOSTA 
I soggetti che alloggiano nella struttura ricettiva e che hanno diritto all’esenzione dall’imposta di 
soggiorno devono compilare il modulo “Imposta di soggiorno - attestazione per esenzione” scaricabile 
dal sito del Comune di Novedrate. Le strutture ricettive devono ritirare i suddetti moduli compilati e 
conservarli per almeno cinque anni (tempi di accertamento). 
PRESENTARE LA COMUNICAZIONE MENSILE 
I gestori delle strutture, i soggetti che incassano il corrispettivo sono tenuti a comunicare al Comune entro 
il 16° giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese 
precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi 
dell’articolo 5. 
RIVERSARE AL COMUNE L’IMPOSTA RISCOSSA 
L’imposta di soggiorno riscossa dai clienti che hanno pernottato, deve essere riversata al Comune di 
Novedrate, tassativamente alla scadenza prevista dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta 
di Soggiorno, ossia entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto 
l’incasso. 
L’imposta deve essere versata effettuando il bonifico sul conto corrente bancario del Comune di Novedrate 
IBAN IT 10 W 08430 51600 000 000 160677 con la causale “imposta di soggiorno mese di …………202_”. 
Nel caso in cui un gestore, persona fisica o giuridica, gestisca più strutture nel Comune di Novedrate, dovrà 
effettuare un versamento distinto per ciascuna struttura. 
EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE ANNUALE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Con D.M. 29 aprile 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il modello di dichiarazione 
annuale dell’imposta di soggiorno con le relative istruzioni per la compilazione (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 
12.5.2022). 
Il nuovo adempimento dichiarativo è stato introdotto dall’art. 180, commi 3 e 4, del DL 34/2020, convertito 
dalla Legge n. 77/2020. 
Tale normativa ha previsto che i gestori delle strutture ricettive siano considerati “responsabili dell’imposta”, 
con l’obbligo di presentare, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, 
utilizzando il suddetto modello. 
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica da parte di un intermediario 
abilitato, seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto. 
Per informazioni e chiarimenti deve essere contattata l'Agenzia delle Entrate. 

 Allegati
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Scarica file   Attestazione per Esenzione
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Scarica file   Comunicazione Mensile
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Scarica file   Linee Guida
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Scarica file   Locandina Tariffe
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Scarica file   Deliberazione di C.C n.13 del 30/05/2022
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Scarica file   Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno
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